Art. 2.
(Consulta nazionale per le bande musicali).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato, e composta da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di associazioni bandistiche legalmente costituite.
      2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:

          a) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

          b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero nelle materie di interesse;

          c) attribuire la qualifica di «associazione banda musicale» ai sensi dell'articolo 3;

 

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          d) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali e dalle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3, anche in collaborazione con gli enti locali;

          e) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

          f) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annuale del Fondo di cui all'articolo 4;

          g) stabilire, per quanto di competenza, le norme di attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente costituite, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3;

          h) certificare le modalità di appartenenza delle «associazioni bande musicali» alle varie categorie, sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento attuativo;

          i) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;

          l) favorire e incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani.